Oggi vorrei parlare di detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia, iniziativa del governo per rilanciare il settore immobiliare messo in grave difficoltà dalla crisi economica oltre che per incentivare l’ammodernamento degli immobili in italia.

Dobbiamo però sempre ricordare in quale paese viviamo e che spesso anche iniziative del nostro governo nate con buoni propositi trovano una difficile applicazione nella realtà di tutti i giorni.

Infatti molti degli operatori di settore non sono pratici di cosa fare per poter usufruire degli incentivi fiscali. Ecco perché ritengo che chiunque voglia affrontare una ristrutturazione debba in prima persona essere a conoscenza di quello che bisogna fare per vedersi restituire buona parte dei soldi spesi.

 

Vista la delicatezza e importanza dell’argomento ho chiamato il perito ind. William Mistretta con cui collaboro da alcuni anni e sono sicuro della sua competenza e professionalità.

 

Allora William, andiamo subito al sodo. Chi può usufruire delle detrazioni?

Ciao Marco, innanzitutto ti dico che quasi tutti i lavori effettuati dal condominio godono delle detrazioni ma per fortuna gli amministratori sono piuttosto preparati in materia, basta sapere che praticamente tutto è detraibile. Ovviamente ad ogni condomino spetterà una detrazione relativa alla sua quota di spese.

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti Irpef (residenti o meno in Italia); tale agevolazione spetta non solo ai proprietari ma anche ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Risultano essere quindi dei possibili beneficiari:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • familiari (coniuge o parenti entro il 3° grado o affini fino al 2°) conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (fatture e bonifici a nome di chi detrae);
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali, ed altri cavilli);
  • nel caso di stipula di un contratto preliminare (registrato) di vendita se ne ha il possesso e esegue i lavori a proprie spese.

NB. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 

Quali lavori possono godere delle detrazioni fiscali?

Le tipologie di intervento sono davvero numerose e comprendono:

  • gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi(cancellate, recinzioni murarie, grate sulle finestre, porte blindate o rinforzate, sostituzione di serrature, vetri antisfondamento;  casseforti a muro);
  • gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • gli interventi di bonifica dall’amianto e opere volte a evitare gli infortuni domestici.
  • ecc.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • le spese per la messa in regola degli edifici in merito agli impianti elettrici e agli impianti a gas metano;
  • ecc.

N.B. gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti alla detrazione fiscale, solo se sono eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali.

 

Cosa si deve fare per usufruire delle detrazioni? qual’ è la procedura corretta da seguire?

Per poter usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:

  • causale del versamento che faccia riferimento all’articolo 16 -bis del Dpr 917/1986;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i seguenti documenti:

  • fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento;
  • domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (IMU);
  • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • autorizzazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc.) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

N.B. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.

 

Quanto si detrae? c’è un limite all’ importo detraibile?

Si Marco, c’è un importo ben definito dall’agenzia delle entrate come limite massimo di spesa ammessa al beneficio ed attualmente fino al 31/12/2015, tale importo corrisponde a 96.000,00 euro.

Dal 1° gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo della manodopera separatamente da quello del materiale. Tuttavia io eviterei di usare questa semplificazione in quanto il regime di applicazione dell’IVA rimane suddiviso in 2 quote. Infatti, nell’ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa, per quanto riguarda la prestazione di servizi l’IVA è al 10%. Lo stesso vale per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo al massimo pari alla prestazione di servizi. Oltre questo importo l’aliquota è al 22% (dal 01/10/2013).

Consiglio quindi di valutare di volta in volta le situazioni e di verificare sul sito dell’agenzia delle entrate che le cose nel frattempo non siano cambiate.

 

Alla televisione ho sentito Mastrota che parla di agevolazioni, valgono anche sui mobili?

Le spese sui mobili hanno un proprio iter che fuoriesce da quello per le “Ristrutturazioni edilizie”…

Rientrano nel cosiddetto “Bonus arredi”, per esempio, i grandi elettrodomestici nuovi, di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), quali:

  • frigoriferi; congelatori; lavatrici; asciugatrici; lavatrici; apparecchi di cottura; stufe elettriche; forni a microonde; piastre riscaldanti elettriche; apparecchi elettrici di riscaldamento; radiatori elettrici; ventilatori elettrici; apparecchi per il condizionamento.

Ricadono in questo bonus anche, i mobili nuovi, quali:

  • letti; armadi; cassettiere; librerie; scrivanie; tavoli; sedie; comodini; divani; poltrone;credenze; materassi; apparecchi di illuminazione.

Attenzione però che in questo caso la “burocrazia” ha un suo iter ben preciso da seguire ed in caso contrario si rischia di perdere la detrazione fiscale. Il mio consiglio quindi è di affidarsi a dei professionisti (una telefonata al commercialista qui è doverosa).

 

Grazie William sei stato esauriente e molto chiaro nonostante la complessità della materia. Se qualcuno avesse bisogno di assistenza a riguardo QUI trovate tutti i recapiti di William.